Sono attese importanti novità in merito al certificato di prestazione energetica che deve essere obbligatoriamente esibito all’atto di rogito o allegato al contratto di locazione.
Le misure del provvedimento, che è prossimo ad entrare in vigore, sono concernenti sia i requisiti minimi per la stima della prestazione energetica che le indicazioni per la redazione dell’attestato stesso.
Senza dubbio tra le molteplici novità capeggiano le metodologie di valutazione delle prescrizioni di legge dell’immobile di riferimento. Quest’ultimo sarà valutato successivamente ad un confronto che verrà effettuato con uno affine per caratteristiche geometriche, orientamento e localizzazione, oltre che per caratteristiche sull’isolamento termico e consumo energetico.
Il relativo documento dovrà pertanto indicare le informazioni descrittive degli impianti di riscaldamento e condizionamento dello stabile.
Allo stato attuale in Italia sono le Regioni a gestire, in modo autonomo, la materia della certificazione energetica dell’edificio, la quale viene valutata sulla base di un parametro dell’Epi limite.
Ma in futuro tutto questo cambierà. Difatti questo provvedimento, che è in attesa di conferma da parte del Ministero, sancirà la fine del cosiddetto federalismo energetico per la stesura dell’Ape (attestato di prestazione energetica) allo scopo di arrivare alla compilazione di un modello unico nazionale che porterà ad una metodologia di calcolo omogeneo per la classificazione delle prestazioni energetiche degli edifici.
L’Ape per gli immobili terziari renderà noto il fabbisogno energetico di illuminazione, ascensori ed eventuali scale mobili, e di conseguenza sia la prestazione energetica globale che quella parziale. Tale impostazione, al fine di indirizzare l’utente ed offrire delle linee guida descrittive, prevede l’inserimento delle emoticon.
Assisteremo inoltre ad un cambio di rotta anche per la classificazione energetica, raggiungibile dal momento in cui si è in possesso dei relativi requisiti minimi. Le relative classi passeranno ad un massimo di dieci (precedentemente erano sette) e andranno dalla A4 (cioè la migliore) alla G (la peggiore). Tale documento dovrà necessariamente specificare quali sono i provvedimenti indispensabili per migliorare l’efficienza energetica dell’immobile, distinguendo le ristrutturazioni generiche dagli interventi specifici per la riqualificazione energetica.
I requisiti minimi necessari fanno riferimento agli edifici nuovi e quelli in fase di ristrutturazione, e dovranno essere aggiornati con una periodicità di cinque anni.
Dopo di ché si parla di edificio a costo energetico quasi nullo, un concetto che ha come obiettivo ultimo quello di rendere gli edifici di nuova costruzione a costo energetico zero entro la fine del 2020.